Svolgimento del ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere assunto direttamente dal Datore di lavoro o, in alternativa, può essere affidato (su diretta designazione del datore di lavoro) a dei professionisti esterni all’azienda che abbiano le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi in azienda.
Lo Studio 626 è in grado di offrire, con la collaborazione di tecnici dalla comprovata esperienza professionale nei rispettivi settori, il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per tutti i macrosettori di attività.
L’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro in quanto presenta numerosi vantaggi:
- Esonera il datore di lavoro dall’obbligo seguire i corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
- Si assume l’onere di gestire tutta la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione all’evoluzione della normativa vigente.
- Cura la formazione periodica delle maestranze in relazione alla sicurezza.
- Sottopone al datore di lavoro un resoconto dei sopralluoghi periodici mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare.
- Formalizza l’analisi dei rischi, redige ed aggiorna il piano degli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e sicurezza ei luoghi di lavoro.
- Fornisce in ogni momento assistenza telefonica.
- Organizza e gestisce la riunione periodica sulla sicurezza come richiesto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
Cosa prevede l’incarico:
L’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro; il tutto naturalmente viene svolto nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle specifiche caratteristiche dell’organizzazione aziendale.
L’organizzazione e di adeguate procedure per la gestione dei DPI.
La costante assistenza al Datore di Lavoro nell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, sia a seguito di modifiche o evoluzioni del processo produttivo, sia a seguito di eventuali infortuni.
Partecipazione alla riunione periodica in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 del Decreto.
La cadenza delle visite, i tempi di assistenza ed i relativi costi, saranno stabiliti ed aggiornati di comune accordo in base alle effettive necessità che emergeranno nel corso dello svolgimento dell’attività.
La predisposizione, in collaborazione con Datore di Lavoro e Medico Competente, del Documento di Valutazione dei Rischi.
La predisposizione di uno scadenziario per il progressivo adeguamento alla legge.
L’elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
La proposizione di possibili soluzioni alle problematiche affrontate, anche eventualmente richiedendo i preventivi necessari, stilando i capitolati e fornendo consulenza di merito nella scelta delle migliori soluzioni proposte dai fornitori.
L’assistenza al datore di lavoro in caso di ispezioni o controlli da parte degli Enti preposti anche nella produzione della documentazione necessaria.