Entrata in vigore – 1° ottobre 2024
Campo di applicazione: imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Si presenta domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti: a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente |
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del lavoro).
L’accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda.
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