Modifiche relative a nomina e attribuzioni del Preposto.
È stato esplicitato l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente di individuare un preposto all’interno della propria azienda.
Tale modifica riguarda le realtà aziendali in cui sia possibile identificare un preposto, così come definito dall’art.2 del D.Lgs. 81/08.
Chi è il preposto?
La definizione di tale figura della sicurezza non varia rispetto a quanto già previsto, si tratta quindi di Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Si riportano alcuni esempi di preposto: capocantiere, caporeparto, capofficina.
Quali sono le principali modifiche agli obblighi del preposto?
A seguire le novità importanti sugli obblighi in capo a questa figura della sicurezza, la cui inosservanza comporta sanzione sia civili che penali:
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Cosa cambia quindi per il Datore di Lavoro?
Il datore di lavoro dovrà:
- verificare se all’interno della sua azienda siano presenti, nominati e formati, una o più di tali figure così come definite dalla norma;
- se presenti ma non formalmente nominati dovranno esserlo tramite documento scritto (lettera di incarico);
- i soggetti dovranno essere informati sugli obblighi derivanti dal ruolo e dovranno essere individuati canali attraverso cui poter segnalare le mancanze rilevate, in particolare quelle che possono determinare l’interruzione dell’attività dei lavoratori o di mezzi e attrezzature;
- i soggetti dovranno essere formati secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs.81/08 e dagli Accordi Stato Regioni ad oggi in vigore.
Si ricorda che la figura del preposto, anche se non nominata formalmente, se effettivamente presente viene comunque riconosciuta come “di fatto presente” dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.
NOVITA’: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
In merito alla formazione le nuove disposizioni rimandano all’emanazione di Accordi Stato Regione specifici che dovrebbero uscire entro il 30 giugno 2022, fino ad allora rimangono in vigore quelli attuali; per l’addestramento invece il legislatore ha introdotto alcune specifiche.
Cosa si intende per addestramento?
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Cosa comporta la mancata formazione ed addestramento?
La mancata formazione ed addestramento, oltre a specifiche sanzioni amministrative e penali, può portare anche ad un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
Ciò si applica non solo per la formazione normata, che prevede anche un’attività di addestramento (ad esempio utilizzo carrello elevatore), ma anche per l’utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori) e al personale che effettua movimentazione manuale dei carichi.
Chi può effettuare l’addestramento?
L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. È quindi necessario che il Datore di lavoro valuti chi sia all’interno dell’azienda (o all’esterno), la persona più idonea allo svolgimento di tali attività in riferimento ad esempio al profilo professionale, esperienza nella mansione ecc.